SERVIZIO: DEPOSITO DEL RICORSO PER CASSAZIONE
COS’È: È il deposito materiale del ricorso contro ordinanze o altri provvedimenti giurisdizionali.
CHI PUÒ RICHIEDERE IL SERVIZIO:
- Gli avvocati delle parti (imputato, parte civile, etc.)
- I delegati degli avvocati muniti di delega scritta
- Le parti
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE: Tramite procuratore legale o personalmente.
COME FUNZIONA: Ai sensi dell’art. 164, disp. att. c.p.p., le parti devono depositare presso la Cancelleria il ricorso in originale, compreso la documentazione indicata.
Dopo il deposito, la cancelleria predispone gli atti susseguenti e inoltra il ricorso alla Corte di cassazione.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
- Copia originale
- Cinque copie per il collegio,
- 1 copia per il procuratore generale,
- tante copie quante sono le persone a cui l’atto va notificato (ai sensi dell’art. 584 c.p.p.).
In caso di omissione, alle copie provvede la cancelleria (art. 164, 3° co., disp. att. c.p.p.).
COSTI: Nessuno.
TEMPI: Secondo il Codice di Procedura
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: Art. 584 - art. 606 c.p.p. Artt. 164 - art. 164 3° co. disp. att. c.p.p. Artt. 272 D.P.R. 30.5.2002 n.115
UFFICI A CUI RIVOLGERSI:
- Cancelleria del Tribunale di sorveglianza - Cancelleria dell'Ufficio di sorveglianza